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010-CAT Riconfinamento Catastale

Analist - Catasto

Tra le pratiche più odiate dai topografi, ma anche la più intrigante, vi è il riconfinamento catastale. Nella migliore delle ipotesi il professionista incaricato si trova a dover controbattere un collega nel dimostrare, competenza ed esperienza alla mano, la reale linea di confine tra due fondi di cui uno è di proprietà del proprio committente. Solitamente i tecnici diventano tre, nel caso si proceda giudizialmente, infatti il giudice nomina nelle udienze di riconfinazione un Consulente Tecnico d’Ufficio. Per procedere con ordine e capirci qualcosa è necessario capire come la giurisprudenza regola tali pratiche.

Il riconfinamento catastale e l'apposizione dei termini avviene quando un proprietario di un fondo desidera stabilire o obbligare il vicino a rendere visibili e permanenti i confini delle loro proprietà contigue, questo avviene a spese comuni e mediante l’apposizione degli appropriati termini o segni lapidei.

Questa operazione presuppone che la linea di confine risulti già nota e con una certa precisione, se così non fosse si dovrà provvedere ad un’azione di regolamento di confine nota come riconfinamento catastale o più semplicemente riconfinazione.


Il Codice Civile al “Capo IV: Delle azioni a difesa della proprietà”, attraverso due articoli disciplina questo intervento.

Art. 950 Azione di regolamento di confini

  • Azione di regolamento di confini: Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

Art. 951 Azione per apposizione di termini

  • Azione di riconfinazione e apposizione dei termini: Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

Se invece, un proprietario di un fondo è convinto che il vicino abbia sconfinato, può avviare una pratica di riconfinazione e richiedere la restituzione della zona di controversia, chiaramente deve provare nei modi e termini di legge i suoi diritti di proprietà assoluta. Nel caso tale l’azione termini a suo favore la controparte dovrà cedere la zona di sconfinamento ma non si configura per lui il reato di occupazione indebita.

Nel caso in cui i termini o segni di confine risultino visibili ma vi sia il dubbio che siano messi arbitrariamente o si siano spostati dal luogo originario ove erano stati posti, il vicino potrà sempre chiedere il regolamento del confine. Tale azione è di competenza del Giudice che solitamente provvede alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).

Il profilo del professionista incaricato come CTU rappresenta un esperto con le seguenti conoscenze:

  • elementi di Diritto Civile, conoscenza della Normative vigente e delle consuetudini;
  • approfondite nozioni di trigonometria,
  • dell’arte della topografia,
  • la cartografia catastale,
  • le norme di rilievo per la formazione delle mappe catastali,
  • l’utilizzo di strumenti hardware e software del topografo, Stazioni Totali, GPS, ..,
  • le modalità di redazione dei tipi di frazionamento ed degli atti di conservazione del catasto.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 5911 del 31.10.1988 ribadisce che nelle controversie confinarie la prima cosa che il professionista deve fare è indagare sull’esistenza di mezzi di prova diversi dalle mappe catastali, a questi si ricorrerà solo in caso di mancanza o idoneità di altri elementi.

La ricerca è estesa tra i titoli di proprietà, indagine e rilievo sul luogo della riconfinazione, sull’atto traslativo, sugli allegati agli atti di proprietà.

Per entrare nel merito possiamo direttamente classificare le

Riconfinazioni di linee derivanti ..

Riconfinazione tra sistemi

Tolleranza

Imprecisioni

… dalla mappa di impianto.

cartografia-rilievo.

< ml. 0,80 su ogni asse

di circa 50 cm per scala 1:2000

… da atti di aggiornamento anteriori all’entrata in vigore della Circolare n. 2 del 26.02.1988[1].

rilievo-rilievo

< ml. 0,50 su ogni asse

Centimetri o più se eseguiti con il metodo degli allineamenti

.. da atti di aggiornamento successivi all’entrata in vigore della Circolare n. 2 del 26.02.19881.

rilievo-rilievo

< ml. 0,15 su ogni asse

pochi centimetri

I metodi e gli schemi utilizzati per il rilievo ed il calcolo sono essenzialmente tre, per rototraslazione, per apertura a terra e per poligonale aperta. Questo articolo non entra nel merito di tali metodi in quanto vuole fornire gli spunti necessari ed i giusti riferimenti su cui approfondire la tematica.

In conclusione gli esperti del settore suggeriscono che per eseguire una buona riconfinazione bisogna effettuare il procedimento a ritroso che si è verificato nella confinazione e la sua precisione dipende dalla precisione con cui è stata eseguita quest’ultima. Inoltre il buon esito è affidato alle conoscenze tecnico-giuridiche ed esperienza del topografo che esegue la riconfinazione. Altresì è bene non utilizzare assolutamente i Punti Fiduciali e le coordinate Taf per le riconfinazioni di linee provenienti da mappe di Impianto e dagli atti di aggiornamento anteriori alla circolare 2/88, per questi si suggerisce, se si usa lo spigolo del PF, di prelevare le coordinate sulla mappa di Impianto.

Buona regola è quella di riportare il rilievo dei punti in un software CAD e di non operare con i lucidi che ne incrementano gli errori.  Inoltre non usare mappe di Visura o Wegis e scannerizzazioni varie, non eseguire aperture a terra singole o poligonali aperte non orientate se non per le riconfinazioni di atti di aggiornamento post circ. 2/88.

[1] Circolare n. 2 del 26.02.1988: La circolare riporta le “Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento.”. In essa vengono evidenziati le finalità degli archivi numerici, la normativa vigente per il trattamento degli atti di aggiornamento, gli attuali limiti di trattamento degli atti di aggiornamento, la funzione della rete dei punti fiduciali, l'oggetto del rilievo di aggiornamento, la documentazione rilasciata dall'Ufficio per la creazione degli atti di aggiornamento, gli elaborati tecnici di aggiornamento ed il trattamento del tipo di aggiornamento.

Scarica il testo integrale della CIRCOLARE N. 2/2006

La circolare modifica la: Circolare n. 5 del 24.01.1970, Circolare n. 23 del 31.07.1973, Circolare n. 2 del 20.01.1984, Circolare n. 15 del 29.07.1985, Circolare n. 2 del 26.02.1988.